Sez. 1, Sentenza n. 25735 del 15/11/2013 (Rv. 628503 - 01)
ARBITRATO - ARBITRATO RITUALE | Revocabilità per giusta causa degli arbitri ex art. 1723 cod. civ. - Esclusione - Fondamento.
ARBITRATO - ARBITRATO RITUALE
Nell'arbitrato rituale le parti non hanno il potere di revocare per giusta causa, ai sensi dell'art. 1723 cod. civ., il mandato agli arbitri, in quanto la disciplina speciale prevede rimedi di tipo diverso, come la sostituzione dell'arbitro che ometta o ritardi di compiere un atto relativo alle sue funzioni o la ricusazione, più coerenti con la natura giurisdizionale di tale istituto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1723, Cod. Proc. Civ. art. 813 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 815 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 CORTE COST., Legge 05/01/1994 num. 25
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)