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Sez. 1, Sentenza n. 3463 del 09/03/2001 (Rv. 544633 - 01)

ARBITRATO - ARBITRATO IRRITUALE (O LIBERO) - IN GENERE | Revoca del mandato per giusta causa e conseguente azione giudiziale di una delle parti per l'accertamento dell'estinzione del mandato - Arbitri - Sospensione di ogni attività - Obbligo - Sussistenza.
Stato
decisa il 2001-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/544633-01

ARBITRATO - ARBITRATO IRRITUALE (O LIBERO) - IN GENERE

Data la specificità dell'incarico - diretto a porre fine, anche se con l'espletamento di attività sul piano ed in forma negoziale, ad una lite insorta tra i mandanti - anche nell'arbitrato libero o irrituale gli arbitri sono vincolati dall'obbligo di eseguire il loro mandato in posizione di equidistanza dalle parti e tale situazione sicuramente viene meno nel momento in cui tra gli arbitri e le parti insorga una qualche controversia. Pertanto, qualora anche uno soltanto dei mandanti revochi il mandato per giusta causa e promuova azione giudiziale per l'accertamento, in conseguenza della intimata revoca, dell'estinzione del mandato, il suddetto obbligo specifico, oltre che il più generale dovere di correttezza, impone agli arbitri di sospendere immediatamente ogni attività, non essendo loro consentito valutare autonomamente, trattandosi di fatti che li riguardano direttamente, se detti fatti siano idonei o meno a giustificare la revoca del mandato, ed esclusa - nell'esercizio di un non consentito potere di autotutela - tale idoneità, proseguire nello svolgimento dell'incarico in situazione conflittuale con una delle parti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1726

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)