Sez. 1, Sentenza n. 3946 del 01/07/1982 (Rv. 421892 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - GIURAMENTO (DECISORIO O SUPPLETORIO) - GIURAMENTO DECISORIO SU FATTI PRECLUSI IN APPELLO - INAMMISSIBILITÀ.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - GIURAMENTO (DECISORIO O SUPPLETORIO) - GIURAMENTO DECISORIO SU FATTI PRECLUSI IN APPELLO - INAMMISSIBILITÀ.*
I principi che regolano l'ammissione e la deduzione delle prove in appello sono applicabili anche alle prove legali, così definite in ragione della loro efficacia e dei loro effetti e non con riferimento al loro regime. Pertanto il giuramento decisorio, pur potendo essere normalmente deferito anche per la prima volta in appello, non può essere ammesso in tale fase del giudizio quando verta su fatti la cui deduzione in secondo grado risulti preclusa.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 233 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)