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Sez. L, Sentenza n. 2250 del 27/02/1995 (Rv. 490758 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - GIURAMENTO | Deferimento del giuramento decisorio per la prima volta in appello - Ammissibilità - Limiti.
Stato
decisa il 1995-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490758-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - GIURAMENTO

Il giuramento decisorio - che può essere deferito in qualsiasi momento anche nel rito del lavoro, ai sensi dell'art. 437 cod. proc. civ., e che è ammissibile anche se abbia per oggetto circostanze accertate o escluse dalle risultanze processuali già acquisite ovvero le stesse circostanze che la parte deferente intendeva dimostrare con un diverso mezzo di prova, documentale o testimoniale, dal quale la parte stessa sia decaduta - può essere deferito per la prima volta in grado d'appello, ma non può essere ammesso quando verta su fatti la cui deduzione in secondo grado risulti preclusa in relazione al divieto di nuove domande in grado d'appello.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 233 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)