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Sez. 5, Sentenza n. 18088 del 08/09/2004 (Rv. 576879 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - IN GENERE | Autorizzazione da parte dell'Ufficio - Ex art. 52, comma secondo, D. Lgs. n. 546 del 1992 - Incidenza sul <quomodo> dell'esercizio del potere di impugnazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-09-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/576879-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, la norma di cui all'art. 52, comma secondo, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - a termini della quale gli uffici periferici del Dipartimento delle entrate e gli uffici del territorio del Ministero delle finanze devono essere previamente autorizzati alla proposizione dell'appello principale, rispettivamente, dal responsabile del servizio del contenzioso della competente direzione regionale delle entrate e dal responsabile del servizio contenzioso della competente direzione compartimentale del territorio -, attiene solo all'<an> del potere dell'ufficio destinatario a proporre l'impugnazione e non incide anche sul <quomodo> di esso, ossia non limita l'arco delle censure articolabili da detto Ufficio per suffragare il gravame autorizzato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 52 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)