Sez. 5, Sentenza n. 4770 del 09/03/2004 (Rv. 570902 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - IN GENERE | Proposizione da parte degli uffici periferici dell'Amministrazione finanziaria - Autorizzazione ex art. 52 del D.Lgs. n. 546 del 1992 - Natura - Presupposto processuale - Mancanza - Inammissibilità dell'appello - Deposito nel corso del secondo grado del giudizio - Necessità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, la norma di cui all'art. 52, comma secondo, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - a termini della quale gli uffici periferici del Dipartimento delle entrate e gli uffici del territorio del Ministero delle finanze devono essere previamente autorizzati alla proposizione dell'appello principale, rispettivamente, dal responsabile del servizio del contenzioso della competente direzione regionale delle entrate e dal responsabile del servizio contenzioso della competente direzione compartimentale del territorio -, configura l'autorizzazione come presupposto processuale, la cui mancanza determina l'inammissibilità dell'appello, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio; l'autorizzazione deve essere anteriore alla proposizione del gravame e, pur non dovendo essere notificata alla controparte né sussistendo l'obbligo di riportarne gli estremi nell'atto di impugnazione, è sufficiente sia depositata fra gli atti di causa, necessariamente nell'ambito del giudizio di secondo grado, non essendo ammesso, per effetto di quanto disposto dall'art. 372 cod. proc. civ., il deposito con effetto sanante nel corso del giudizio di legittimità.
Riferimenti normativi: DPR 31/12/1992 num. 546 art. 52
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)