Sez. 2, Sentenza n. 1868 del 20/07/1967 (Rv. 328788 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA - NOZIONE - MODIFICAZIONI CONSENTITE.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA - NOZIONE - MODIFICAZIONI CONSENTITE.*
Si ha mutatio libelli, non consentita dall'art. 184 cod. proc. civ., quando la parte faccia valere nel corso del giudizio una nuova pretesa diversa da quella originaria sia nel petitum sia nella causa petendi. E consentito, invece, alle parti, ai sensi degli art. 183 e 184 cod. proc. civ., precisare e chiarire il nomen juris dell'Azione, modificare le domande e le eccezioni e variare la causa petendi, sempreche cio non si risolva in una radicale trasformazione della originaria pretesa.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)