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Sez. 1, Sentenza n. 966 del 16/06/1967 Ud. (dep. 14/10/1967) Rv. 105663 - 01

PROVA PENALE - RICOGNIZIONE - IN GENERE - DI PERSONA - FORMALITA PREVISTE DAL GIUDICE DI RITO - INOSSERVANZA - NULLITA - ESCLUSIONE - LIBERA VALUTAZIONE DELLA PROVA DA PARTE DEL GIUDICE.*
Stato
decisa il 1967-06-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/105663-01

PROVA PENALE - RICOGNIZIONE - IN GENERE - DI PERSONA - FORMALITA PREVISTE DAL GIUDICE DI RITO - INOSSERVANZA - NULLITA - ESCLUSIONE - LIBERA VALUTAZIONE DELLA PROVA DA PARTE DEL GIUDICE.*

Le modalita stabilite dall'art 360 cod proc pen per la ricognizione di persone-che sono da osservare, per quanto e possibile, anche nella fase preliminare all'istruzione(art 255 cod proc pen)-non sono sanzionate da nullita, tanto che, in virtu del principio del libero convincimento del giudice, questi puo prendere in considerazione, ai fini della decisione, anche un riconoscimento di persona compiuto senza le formalita rituali. (prima parte, Conf 102567, anno 1966; seconda parte, Conf 102416, anno 19(66).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 255 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 360

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)