Sez. 4, Sentenza n. 619 del 07/03/1966 Ud. (dep. 27/09/1966) Rv. 102567 - 01
PROVA PENALE - RICOGNIZIONI - IN GENERE - RICOGNIZIONE DI PERSONA - FORMALITA PREVISTE DAL CODICE DI RITO - INOSSERVANZA - NULLITA - ESCLUSIONE.*
PROVA PENALE - RICOGNIZIONI - IN GENERE - RICOGNIZIONE DI PERSONA - FORMALITA PREVISTE DAL CODICE DI RITO - INOSSERVANZA - NULLITA - ESCLUSIONE.*
In ordine alla ricognizione di persone le formalita stabilite dall'art 360 cod proc pen non sono prescritte a pena di nullita. Il giudice, in base al principio del libero convincimento, puo, quindi, tener conto anche delle ricognizioni effettuate senza il rispetto delle forme legali.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 360
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)