Sez. 2, Sentenza n. 7533 del 20/04/2004 (Rv. 572192 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA | Omesso esame di domande ed eccezioni - Error in procedendo - Configurabilità - Sussistenza - Conseguenze - Esame diretto degli atti da parte della Cassazione - Necessità - Interpretazione della domanda - Poteri del giudice di merito - Giudizio di fatto - Configurabilità - Conseguenze - Censurabilità in cassazione - Estensione - Limiti.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA
Qualora in sede di legittimità si lamenti la violazione dell'art.112 c.p.c. per omesso esame della domanda, la Cassazione (che in tal caso è anche giudice del fatto) ha il potere - dovere di procedere all'esame diretto degli atti tale principio non trova applicazione invece quando viene dedotto il vizio relativo all'interpretazione della domanda che, comportando un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, è sottratto al controllo di legittimità se non sotto il profilo della correttezza della motivazione. Ne consegue che soggiace alla sanzione d'inammissibilità il ricorso che censuri l'operazione compiuta dal giudice di merito nell'interpretazione della domanda senza prospettare vizi motivazionali.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)