Sez. L, Sentenza n. 12022 del 08/08/2003 (Rv. 565844 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA | Delle domande, eccezioni e deduzioni delle parti - Giudizio di fatto - Incensurabilità in cassazione - Limiti - Deduzione di un vizio in procedendo - Rilevanza - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA
Il principio secondo cui l'interpretazione delle domande, eccezioni e deduzioni delle parti dà luogo ad un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito, non trova applicazione quando si assume che tale interpretazione abbia determinato un vizio riconducibile nell'ambito dell'"error in procedendo"; in tale ipotesi, ove si assuma che la interpretazione degli atti processuali di secondo grado abbia determinato l'omessa pronuncia su una domanda che si sostiene regolarmente proposta e non venuta meno in forza del successivo atto di costituzione avverso l'appello della controparte, la Corte di cassazione ha il potere - dovere di procedere all'esame e all'interpretazione degli atti processuali e, in particolare, delle istanze e delle deduzioni delle parti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, rilevato, quanto alla decorrenza della indennità di accompagnamento riconosciuta dal primo giudice, il contrasto tra le conclusioni formulate dall'appellante principale nell'atto di appello e nella memoria di costituzione avverso l'appello incidentale, aveva ritenuto che l'appellante principale avesse voluto mantenere ferme le statuizioni del primo giudice; la S.C. ha invece desunto dalla circostanza che la richiesta di conferma della decisione di primo grado era stata formulata dall'appellante principale solo nell'atto di costituzione avverso l'appello incidentale e nell'ambito di un atto diretto esclusivamente a contrastare questo appello, che la richiesta di conferma della sentenza dovesse essere limitata ai capi della sentenza oggetto dell'impugnazione incidentale, ferma restando la richiesta avanzata con l'impugnazione principale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 12 CORTE COST., Legge 11/02/1980 num. 18 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)