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Sez. 2, Sentenza n. 17605 del 04/09/2015 (Rv. 636403 - 01)

POSSESSO - CONSERVAZIONE | Fallimento - Redazione dell'inventario fallimentare - Effetti - Interruzione del possesso del fallito - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-09-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/636403-01

POSSESSO - CONSERVAZIONE

La redazione dell'inventario da parte del curatore fallimentare, attraverso il quale vengono individuati, elencati, descritti e valutati i beni della massa, non comporta la materiale apprensione delle cose da parte del curatore, il quale ne diviene mero detentore, senza alcuna sottrazione "ope legis" delle stesse al fallito, non costituendo, pertanto, tale atto una causa interruttiva del possesso di quest'ultimo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 1165, Cod. Civ. art. 2943, Legge Falliment. art. 42 CORTE COST., Legge Falliment. art. 88

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)