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Sez. 1 - , Ordinanza n. 11345 del 12/06/2020 (Rv. 658132 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - IN GENERE | Concordato preventivo- Inventario – Funzione- Omessa redazione- Conseguenze.
Stato
decisa il 2020-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/658132-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - IN GENERE

Nel concordato preventivo, ancor più che nel fallimento, l'inventario redatto dal commissario giudiziale ha funzione ricognitiva e descrittiva del patrimonio dell'imprenditore ma non costitutiva di un vincolo, verificandosi in tale procedura uno spossessamento cd. attenuato, all'interno del quale il debitore conserva la disponibilità e la custodia dei propri beni, cosicché la sua omissione impedisce l'approvazione del rendiconto ma non si ripercuote automaticamente sugli atti successivi, potendo questi ultimi risultare invalidi solo se e nella misura in cui la mancata redazione dell'inventario abbia concretamente pregiudicato una adeguata valutazione circa la consistenza e le caratteristiche dei beni.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 87

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)