Sez. 3, Ordinanza n. 7758 del 31/03/2026 (Rv. 678162-01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI | Organismo collettivo di difesa ex art. 11 d.lgs. n. 102 del 2004 - Rapporto obbligatorio con l'agente incaricato della riscossione mediante ruolo dei contributi - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI
Spetta alla giurisdizione del giudice ordinario il giudizio avente ad oggetto il rapporto obbligatorio tra l'organismo collettivo di difesa di cui all'art. 11 d.lgs. n. 102 del 2004 e il soggetto incaricato della riscossione dei contributi consortili mediante ruolo, dal momento che la natura privatistica dell'organismo consortile e dei relativi contributi - rispetto ai quali il meccanismo del ruolo costituisce mera modalità tecnica di recupero - impediscono di qualificare l'agente della
riscossione come agente contabile di denaro pubblico e, quindi, di radicare la giurisdizione contabile.
Cod. Civ. art. 2614, Decreto Legisl. 29/03/2004 num. 102 art. 11, Decreto Legisl. 26/08/2016 num. 174 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)