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Sez. 1, Sentenza n. 3520 del 21/05/1983 (Rv. 428413 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO EX ART. 5 LEGGE N. 898 DEL 1970 - RICONOSCIMENTO E QUANTIFICAZIONE- CRITERI - CONTRIBUTO ALLA FORMAZIONE DEL PATRIMONIO FAMILIARE - MODALITÀ - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1983-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428413-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO EX ART. 5 LEGGE N. 898 DEL 1970 - RICONOSCIMENTO E QUANTIFICAZIONE- CRITERI - CONTRIBUTO ALLA FORMAZIONE DEL PATRIMONIO FAMILIARE - MODALITÀ - FATTISPECIE.*

Rappresenta contributo alla formazione del patrimonio familiare, rilevante al fine del riconoscimento e della quantificazione dello assegno di divorzio a norma dell'art. 5 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, non soltanto l'apporto pecuniario di un coniuge, diretto, od indiretto, sotto Forma di risparmio di spesa, ma anche il suo apporto personale, idoneo a liberare l'altro coniuge da incombenze familiari, sì da consentirgli di dedicarsi esclusivamente al compito di produzione del reddito: apporto che viene in considerazione anche al fine di escludere per detto coniuge, che, per le precedenti attività familiari non abbia esercitato attività lavorative che consentissero acquisizione di attitudini ed esperienze, l'Obbligo di svolgere attività lavorative mai svolte in precedenza e come tali particolarmente usuranti, in relazione, eventualmente, anche all'età. (V 2021/77, mass n 385743).*

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)