Sez. 1, Sentenza n. 3390 del 07/06/1985 (Rv. 441058 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - DETERMINAZIONE - APPORTO PERSONALE NEL SODDISFACIMENTO DELLE ESIGENZE DOMESTICHE - INFLUENZA.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - DETERMINAZIONE - APPORTO PERSONALE NEL SODDISFACIMENTO DELLE ESIGENZE DOMESTICHE - INFLUENZA.*
Costituisce contributo alla conduzione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i coniugi, e come tale รจ rilevante al fine del riconoscimento e della quantificazione dello assegno di divorzio secondo il criterio cosiddetto compensativo, anche l'apporto personale nel soddisfacimento delle esigenze domestiche, in quanto idoneo a liberare l'altro coniuge da compiti familiari ed a consentirgli di dedicarsi esclusivamente alla produzione di reddito. (V 3520/83, mass n 428413).*
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)