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Sez. 1, Sentenza n. 3390 del 07/06/1985 (Rv. 441058 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - DETERMINAZIONE - APPORTO PERSONALE NEL SODDISFACIMENTO DELLE ESIGENZE DOMESTICHE - INFLUENZA.*
Stato
decisa il 1985-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441058-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - DETERMINAZIONE - APPORTO PERSONALE NEL SODDISFACIMENTO DELLE ESIGENZE DOMESTICHE - INFLUENZA.*

Costituisce contributo alla conduzione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i coniugi, e come tale รจ rilevante al fine del riconoscimento e della quantificazione dello assegno di divorzio secondo il criterio cosiddetto compensativo, anche l'apporto personale nel soddisfacimento delle esigenze domestiche, in quanto idoneo a liberare l'altro coniuge da compiti familiari ed a consentirgli di dedicarsi esclusivamente alla produzione di reddito. (V 3520/83, mass n 428413).*

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)