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Sez. 1, Sentenza n. 661 del 25/01/1999 (Rv. 522598 - 01)

COMMERCIO - CON L'ESTERO - CAMBIO (O SCAMBI) - VALUTA O DIVISA ESTERA - INFRAZIONI VALUTARIE (ESPORTAZIONE DI CAPITALI) | Illecita costituzione di disponibilità valutarie all'estero - Attribuzione dell'illecito al presidente del consiglio di amministrazione di una società di capitali - Quale coobbligato solidale per omissione di vigilanza - Compimento dell'operazione integrante l'illecito, con ampia autonomia, da parte di un dirigente della società - Circostanza inidonea ad escludere la responsabilità del presidente del consiglio di amministrazione.
Stato
decisa il 1999-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/522598-01

COMMERCIO - CON L'ESTERO - CAMBIO (O SCAMBI) - VALUTA O DIVISA ESTERA - INFRAZIONI VALUTARIE (ESPORTAZIONE DI CAPITALI)

L'art. 2392 cod. civ. impone a tutti gli amministratori un generale dovere di vigilanza sul generale andamento della gestione, che non viene meno - come si evince dall'espressione "in ogni caso" di cui al secondo comma - neppure nell'ipotesi di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di uno o più amministratori, e l'art. 6 della legge 24 novembre 1981 n. 689 prevede la responsabilità solidale di chi viola il dovere di vigilanza, salvo che non provi di non aver potuto impedire il fatto. Pertanto, il presidente del consiglio di amministrazione di una società di capitali, chiamato a rispondere come coobbligato solidale per omissione di vigilanza, non può sottrarsi alla responsabilità per illecita costituzione di disponibilità valutarie all'estero, adducendo che le operazioni integranti l'illecito sono state poste in essere con ampia autonomia da un dirigente della società medesima (nella specie, un direttore centrale).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1987 num. 454 art. 6, DPR 29/09/1987 num. 454 art. 12, Cod. Civ. art. 2392, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)