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Sez. L, Sentenza n. 11751 del 24/06/2004 (Rv. 573887 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITÀ - VERSO LA SOCIETÀ - IN GENERE | Generale dovere di vigilanza di tutti gli amministratori sul complessivo andamento della gestione della società - Attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di uno o più amministratori - Influenza sul suddetto dovere di vigilanza - Esclusione - Conseguente responsabilità solidale dell'amministratore ex art. 6 legge n. 689 del 1981 - Configurabilità - Limiti.
Stato
decisa il 2004-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/573887-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITÀ - VERSO LA SOCIETÀ - IN GENERE

Poiché l'obbligo di vigilanza sul generale andamento della gestione di una società di capitali, previsto dall'art. 2392 cod. civ., non viene meno neppure nell'ipotesi di attribuzioni assegnate espressamente al comitato esecutivo o ad uno (o ad alcuni soltanto) dei componenti del consiglio di amministrazione e poiché l'art. 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prevede la responsabilità solidale di chi viola il dovere di vigilanza, salvo che non provi di non aver potuto impedire il fatto, il componente del consiglio di amministrazione di una società di capitali, chiamato a rispondere come coobbligato solidale per omissione di vigilanza, non può sottrarsi alla responsabilità adducendo che le operazioni integranti l'illecito sono state poste in essere, con ampia autonomia, da altro soggetto che aveva agito per conto della società.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2032, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)