diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 14846 del 28/05/2024 (Rv. 671179-02)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - SURROGAZIONE - PER VOLONTA' DEL CREDITORE | Transazione tra compagnia assicuratrice della responsabilità civile del medico e danneggiato - Surrogazione del pagatore nei diritti del danneggiato nei confronti della struttura sanitaria - Possibilità - Fondamento. RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA - In genere. TRANSAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - In genere.
Stato
decisa il 2024-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671179-02

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - SURROGAZIONE - PER VOLONTA' DEL CREDITORE

La compagnia assicuratrice della responsabilità civile del medico che, in base a una transazione con il paziente, ha risarcito integralmente il danno, può surrogarsi nei diritti del danneggiato nei confronti della struttura sanitaria, ai sensi dell'art. 1201 c.c., vertendosi in un'ipotesi di pagamento del terzo.

Cod. Civ. art. 1201, Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)