diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 9946 del 29/04/2009 (Rv. 607929 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - SOGGETTIVO | Adempimento spontaneo di un'obbligazione altrui - Surrogazione per volontà del creditore - Applicabilità - Esclusione - Surrogazione per volontà del debitore - Applicabilità - Esclusione - Surrogazione legale ex art. 1203 n. 3 cod. civ. - Applicabilità - Esclusione - Indebito soggettivo "ex latere solventis" - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze - Azione d'ingiustificato arricchimento - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2009-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607929-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - SOGGETTIVO

L'adempimento spontaneo di un'obbligazione da parte del terzo, ai sensi dell'art. 1180 cod. civ., determina l'estinzione dell'obbligazione, anche contro la volontà del creditore, ma non attribuisce automaticamente al terzo un titolo per agire direttamente nei confronti del debitore, non essendo in tal caso configurabili né la surrogazione per volontà del creditore, prevista dall'art. 1201 cod. civ., né quella per volontà del debitore, prevista dall'art. 1202 cod. civ., né quella legale di cui all'art. 1203 n. 3 cod. civ., la quale presuppone che il terzo che adempie sia tenuto con altri o per altri al pagamento del debito; la consapevolezza da parte del terzo di adempiere un debito altrui esclude inoltre la surrogazione legale di cui agli artt. 1203 n. 5 e 2036, terzo comma, cod. civ., la quale, postulando che il pagamento sia riconducibile all'indebito soggettivo "ex latere solventis", ma non sussistano le condizioni per la ripetizione, presuppone nel terzo la coscienza e la volontà di adempiere un debito proprio; pertanto, il terzo che abbia pagato sapendo di non essere debitore può agire unicamente per ottenere l'indennizzo per l'ingiustificato arricchimento, stante l'indubbio vantaggio economico ricevuto dal debitore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1180 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1201, Cod. Civ. art. 1202, Cod. Civ. art. 1203 com. 1 n. 3, Cod. Civ. art. 1203 com. 1 n. 5, Cod. Civ. art. 2036, Cod. Civ. art. 2041

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)