Sez. L, Sentenza n. 11583 del 26/05/2011 (Rv. 617233 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI | Imprese esercenti impiantistica nel settore metalmeccanico - Periodi contributivi anteriori al 1° gennaio 1991 - Fiscalizzazione degli oneri sociali - Legge n. 208 del 1992 - Portata.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI
In tema di fiscalizzazione degli oneri sociali per le imprese che effettuano installazioni di impianti, l'art. 1 della legge n. 208 del 1992, disponendo che per i periodi contributivi anteriori al 1° gennaio 1991 restano salvi e conservano la loro efficacia gli importi contributivi già fiscalizzati nei confronti dei dipendenti delle imprese esercenti impiantistica nel settore metalmeccanico, attribuisce retroattivamente efficacia estintiva dell'obbligazione contributiva ai pregressi pagamenti dei contributi, pur trattandosi di pagamenti parziali per erronea applicazione della riduzione di essi conseguente alla fiscalizzazione.
Riferimenti normativi: Legge 25/02/1992 num. 208
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)