Sez. L, Sentenza n. 6393 del 14/07/1997 (Rv. 505954 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI | Imprese esercenti impiantistica nel settore metalmeccanico - Sanatoria delle situazioni pregresse in materia di fiscalizzazione disposta dall'art. 1 della legge n. 208 del 1992 - Salvezza ed efficacia degli importi contributivi già fiscalizzati - Conseguenze - Pregressi pagamenti di contributi in misura ridotta - Estinzione dell'obbligazione contributiva - Conseguenze - Pagamento successivo della differenza su richiesta dell'I.N.P.S. - Carattere indebito - Ripetibilità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI
L'art. 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 208 (recante sanatoria delle situazioni pregresse in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali per le imprese che effettuano installazioni di impianti) disponendo che per i periodi contributivi anteriori al 1 gennaio 1991 restano salvi e conservano la loro efficacia gli importi contributivi già fiscalizzati nei confronti dei dipendenti delle imprese impiantistiche di cui all'art. 2 - bis del decreto - legge 19 gennaio 1991, n. 18, convertito con modifiche nella legge 20 marzo 1991, n. 89, ossia delle imprese esercenti impiantistica nel settore metalmeccanico, attribuisce retroattivamente efficacia estintiva dell'obbligazione contributiva ai pregressi pagamenti dei contributi, pur trattandosi di pagamenti parziali per erronea applicazione della riduzione di essi conseguente alla fiscalizzazione. Ne deriva che un successivo pagamento, effettuato su richiesta dell'I.N.P.S., della differenza inerente alla fiscalizzazione, una volta entrato in vigore il cit. art. 1 della legge n. 208, è divenuto senza causa e può essere ripetuto dal "solvens" come indebito.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Decreto Legge 19/01/1991 num. 18 art. 2 bis, Legge 20/03/1991 num. 89, Legge 25/02/1992 num. 208 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)