Sez. 5, Sentenza n. 16474 del 20/08/2004 (Rv. 576041 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE | Atto introduttivo in primo e secondo grado - Sottoscritto da procuratore non munito di valida procura - Nullità insanabile - Regolarizzazione ex art. 182 cod. proc. civ. - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE
È insanabilmente nulla, e quindi insuscettibile di produrre qualsiasi effetto giuridico, la citazione in primo grado o in appello sottoscritta da procuratore non munito di valida procura, costituente il presupposto della valida instaurazione del rapporto processuale, e pertanto non e possibile alcuna sua regolarizzazione attraverso l'esercizio dei poteri concessi al giudice istruttore (o, in via sostitutiva, al collegio) dall'art. 182 cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)