Sez. 1, Sentenza n. 120 del 08/01/1980 (Rv. 403502 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE - MANCANZA - ATTI COMPIUTI DAL DIFENSORE PRIVO DI PROCURA - NULLITA - RATIFICA - INAMMISSIBILITA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE - MANCANZA - ATTI COMPIUTI DAL DIFENSORE PRIVO DI PROCURA - NULLITA - RATIFICA - INAMMISSIBILITA.*
Il principio che gli effetti degli Atti compiuti dal falsus procurator sono lasciati nella disponibilita del dominus, il quale puo ratificarli con effetti retroattivi, salvi i diritti dei terzi, non opera nel campo processuale, in cui la procura alle liti costituisce il presupposto della valida Costituzione del rapporto processuale: conseguentemente, e insanabilmente nulla, e quindi insuscettibile di produrre qualsiasi effetto giuridico, la citazione in primo grado o in appello sottoscritta da procuratore non munito di procura alla lite rilasciata in data antecedente alla Costituzione in giudizio della parte rappresentata e non e possibile alcuna regolarizzazione attraverso l'Esercizio dei poteri concessi al giudice istruttore dall'art 182 cod proc civ. (Conf 1904/76, mass n 380695).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1399, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 398
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)