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Sez. 4, Sentenza n. 38122 del 15/05/2013 Ud. (dep. 17/09/2013) Rv. 256829 - 01

NULLITÀ - DICHIARAZIONE DI NULLITÀ - EFFETTI | Atti consecutivi - Nozione ai fini della nullità derivata - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-05-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/256829-01

NULLITÀ - DICHIARAZIONE DI NULLITÀ - EFFETTI

Ai fini della configurabilità della nullità derivata, è necessario che gli atti successivi a quello dichiarato nullo siano con esso in rapporto di derivazione, nel senso che l'atto dichiarato nullo deve costituire la premessa logica e giuridica di quelli successivi, per modo che, cadendo tale premessa, deve necessariamente venir meno anche la validità degli atti che ne seguono. (Fattispecie in cui, a fronte della dichiarazione di nullità solo parziale di una consulenza tecnica, la Corte ha ritenuto legittima l'escussione del consulente su circostanze relative alla parte non annullata del suo elaborato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 359, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)