Sez. 1, Sentenza n. 39906 del 17/07/2018 Cc. (dep. 04/09/2018) Rv. 273869 - 01
NULLITÀ - DICHIARAZIONE DI NULLITÀ - EFFETTI | Nullità dell'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari dispone la prosecuzione delle indagini - Nullità dell'atto di esercizio dell'azione penale - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
NULLITÀ - DICHIARAZIONE DI NULLITÀ - EFFETTI
La nullità dell'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari, a seguito dell'opposizione all'archiviazione proposta dalla persona offesa, dispone la prosecuzione delle indagini non determina la nullità del successivo atto di esercizio dell'azione penale e degli atti conseguenti, dovendosi escludere la sussistenza di un rapporto di derivazione tra tali atti. (In applicazione di tale principio la Corte, risolvendo un conflitto negativo di competenza, ha ritenuto erronea l'ordinanza del giudice del dibattimento che aveva dichiarato la nullità della notifica all'indagato dell'avviso di fissazione dell'udienza di opposizione e ordinato la restituzione degli atti al giudice per le indagini preliminari).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 415 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)