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Sez. 5, Ordinanza n. 23880 del 05/09/2024 (Rv. 672132-01)

PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE | Domanda di annullamento di un atto tributario - Pronuncia di natura costitutiva - Omessa costituzione dell'Amministrazione in primo grado - Legittimazione e interesse a sostenere l'atto in appello - Ammissibilità - Violazione degli artt. 57 e ss. del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 345 c.p.c. - Insussistenza - Fondamento. TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2024-09-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672132-01

PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE

La domanda di annullamento di un atto tributario, sottoposto ad impugnazione giudiziale mediante sul presupposto della sua illegittimità, mira ad una pronuncia costitutiva, essendo diretta all'eliminazione dell'atto stesso, sicché l'Amministrazione finanziaria, anche in caso di omessa costituzione in primo grado, è legittimata ed ha interesse a sostenere, in appello, la sua legittimità per paralizzare e resistere alla domanda avversaria, senza che ciò determini la violazione degli artt. 57 e ss. del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 345 c.p.c., trattandosi di esercizio di mere difese e non della proposizione di una domanda o eccezione in senso proprio.

Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 57, Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)