Sez. 2, Sentenza n. 27009 del 18/10/2024 (Rv. 672804-01)
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ALTRE AZIENDE DI CREDITO - VIGILANZA E CONTROLLO | Sanzioni Consob - Tempestività della contestazione dell'illecito - Poteri del giudice dell'opposizione a ordinanza ingiunzione - Limiti - Raccolta di elementi comprovanti ulteriori violazioni - Rilevanza. SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE - In genere.
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ALTRE AZIENDE DI CREDITO - VIGILANZA E CONTROLLO
In tema di sanzioni amministrative irrogate dalla Consob per violazioni delle norme sull'intermediazione finanziaria, il giudice dell'opposizione deve limitarsi a rilevare se vi sia stata un'inerzia ingiustificata e protratta durante o dopo la raccolta dei dati di indagine, tenuto conto che ragioni di economia possono indurre a raccogliere anche altri elementi, valevoli a dimostrare la sussistenza di infrazioni ulteriori rispetto a quelle già risultanti dagli atti, al fine di emettere un unico provvedimento sanzionatorio.
Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 187 septies, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 195, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)