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Sez. 3, Sentenza n. 2528 del 09/04/1983 (Rv. 427392 - 01)

BENI - PERTINENZE - COSTITUZIONE DEL VINCOLO - IN GENERE - NEGOZIO AVENTE AD OGGETTO LA COSA ACCESSORIA, DISTINTAMENTE DA QUELLA PRINCIPALE - INCIDENZA SULLA DESTINAZIONE DELLA COSA ACCESSORIA A SERVIZIO OD ORNAMENTO DI QUELLA PRINCIPALE - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1983-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427392-01

BENI - PERTINENZE - COSTITUZIONE DEL VINCOLO - IN GENERE - NEGOZIO AVENTE AD OGGETTO LA COSA ACCESSORIA, DISTINTAMENTE DA QUELLA PRINCIPALE - INCIDENZA SULLA DESTINAZIONE DELLA COSA ACCESSORIA A SERVIZIO OD ORNAMENTO DI QUELLA PRINCIPALE - ESCLUSIONE - LIMITI.*

In tema di vincolo pertinenziale, la destinazione, che vale ad imprimere alla cosa accessoria la funzione di servizio o di ornamento di altra cosa, si configura quale atto giuridico di attuazione, con la conseguenza che alla situazione obiettiva, da cui sia desumibile in maniera univoca la destinazione, deve assegnarsi un'efficacia superiore a quella che possa ricavarsi dalla circostanza che la cosa accessoria abbia costituito oggetto di negozio distinto da quello riguardante la cosa principale, salva, però, l'ipotesi di esclusione del nesso pertinenziale con espressa pattuizione, attesa la volontà ed il potere del proprietario della cosa principale (o di chi ha un diritto reale sulla medesima) di scindere le sorti della cosa principale da quelle della cosa accessoria, facendo venir meno la funzione pertinenziale di questa.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 817

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)