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Sez. 2, Sentenza n. 8661 del 25/06/2001 (Rv. 547713 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - AZIONE GIUDIZIARIA PER IL RISPETTO DELLE - IN GENERE | Domanda di ripristino della distanza legale - Deduzione del convenuto di avere eseguito la costruzione prima dell'entrata in vigore della norma di cui l'attore lamenta la violazione - Eccezione in senso proprio - Esclusione - Mera negazione della ricorrenza di una condizione dell'azione "ex adverso" proposta - Ricorrenza - Conseguenze in tema di ripartizione dell'onere probatorio - Onere probatorio dell'attore.
Stato
decisa il 2001-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/547713-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - AZIONE GIUDIZIARIA PER IL RISPETTO DELLE - IN GENERE

Nel caso in cui il convenuto, contro il quale sia stato domandato il ripristino della distanza legale tra le costruzioni, opponga di aver eseguito la propria costruzione prima dell'entrata in vigore della norma di cui l'attore lamenta la violazione, tale deduzione non configura un'eccezione in senso proprio, ma si risolve nella mera negazione della sussistenza di una condizione dell'azione "ex adverso" proposta; conseguentemente - secondo i principi regolanti la ripartizione dell'onere probatorio - la sussistenza di tale condizione, e cioè l'illegittimità dell'opera in relazione alle norme vigenti al tempo della sua esecuzione, dev'essere dimostrata dall'attore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)