Sez. L, Sentenza n. 7546 del 21/12/1983 (Rv. 432140 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI - DISCIPLINA EX ART. 152 DISP. ATT. COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI - DISCIPLINA EX ART. 152 DISP. ATT. COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Anche alla stregua delle indicazioni della Corte costituzionale nella sentenza n. 85 del 26 luglio 1979, con cui ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 152 disp. Att. Cod. proc. civ. nella parte in cui non include i destinatari di assistenza pubblica tra coloro cui può essere concesso il beneficio dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali, l'applicabilità o meno della disciplina dettata da tale norma va accertata assegnando prevalenza al criterio oggettivo rappresentato dalla natura delle prestazioni in contestazione, sicché - ove queste siano di natura previdenziale o assistenziale (come nel caso dell'assegno mensile ex art. 13 legge 30 marzo 1971 n. 118) - non rileva né che il richiedente non rivesta la qualità di lavoratore, né che l'ente destinatario della pretesa non svolga, in via essenziale o preminente, attività previdenziale o assistenziale.*
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 152 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)