Sez. L, Sentenza n. 270 del 12/01/1999 (Rv. 522234 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - MALATTIE E INFORTUNI | Equo indennizzo - Natura previdenziale - Configurabilità - Erogazione a totale carico del datore di lavoro - Irrilevanza - Conseguenze - Beneficio dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali di cui all'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. - Ammissibilità - Fattispecie.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - MALATTIE E INFORTUNI
L'autonomia del rapporto previdenziale rispetto al rapporto di lavoro comporta che la pretesa che abbia fondamento in norme che di fatto disciplinano il rapporto previdenziale o assistenziale - anche se inserite tra quelle che regolano il rapporto di lavoro - trova solo l'occasione in quest'ultimo mantenendo peraltro i correlativi obblighi a carico del datore di lavoro e i diritti del lavoratore una propria identità di obbligazioni che trovano fonte e giustificazione nel diverso rapporto previdenziale, la cui finalità viene realizzata attraverso un rapporto diretto tra datore di lavoro e lavoratore. Ne consegue che l'equo indennizzo, in considerazione della sua funzione quale si desume dall'art.68 del d.P.R. n.3 del 1957, integra un trattamento di natura previdenziale ancorché l'onere del relativo pagamento gravi esclusivamente sul datore di lavoro. Pertanto ai destinatari della relativa disciplina può essere concesso il beneficio dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali di cui all'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. Infatti, anche in base alle indicazioni desumibili dalle sentenze della Corte costituzionale n.85 del 1979 e n. 207 del 1994, l'applicabilità o meno della disposizione da ultimo citata va accertata assegnando prevalenza al criterio oggettivo rappresentato dalla natura delle prestazioni in contestazione, sicché - ove queste siano di natura previdenziale o assistenziale - non rileva né che il richiedente non rivesta (in ipotesi) la qualità di lavoratore né che l'ente destinatario della pretesa non svolga, in via esclusiva o preminente, attività previdenziale o assistenziale. (Fattispecie in materia di equo indennizzo di un dipendente delle FFSS).
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 152 CORTE COST., DPR 10/01/1957 num. 3 art. 68 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)