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Sez. L, Sentenza n. 11316 del 30/12/1994 (Rv. 489478 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - IN GENERE | Pagamento per i terreni compresi in territori montani ubicati ad altitudine inferiore ai settecento metri - Illegittimità ex sentenza costituzionale n. 370 del 1985 - Efficacia nei confronti delle aziende situate nelle zone agricole svantaggiate - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1994-12-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489478-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - IN GENERE

La sentenza della Corte Costituzionale n. 370 del 1985, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 8 legge 25 luglio 1952 n. 991 e 7 Decreto legge 23 dicembre 1977 n. 942, convertito nella legge 27 febbraio 1978 n. 41, nelle parti in cui non prevedono l'esenzione dal pagamento dei contributi unificati in agricoltura anche per i terreni compresi in territori montani ubicati ad altitudine inferiore ai settecento metri sul livello del mare, non esplica efficacia alcuna, né diretta né indiretta, nei confronti delle aziende situate nelle zone agricole svantaggiate, determinate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977 n. 984, attesa la successiva sentenza della stessa Corte n. 254 del 1989 e tenuto conto che il rinvio alla disciplina del suddetto Decreto-legge, operato, quanto ai terreni ubicati in zone svantaggiate, dall'art. 13, ultimo comma, del Decreto legge 29 luglio 1981 n. 402 (convertito con legge 26 settembre 1981 n. 537) non ha carattere formale bensì recettizio o materiale.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Legge 25/07/1952 num. 991 art. 8 CORTE COST., Decreto Legge 23/12/1977 num. 942 art. 7 CORTE COST., Decreto Legge 23/12/1977 num. 942 art. 8 CORTE COST., Legge 27/12/1977 num. 984 art. 15, Legge 27/02/1978 num. 41 CORTE COST., Decreto Legge 29/07/1981 num. 402 art. 13 CORTE COST., Legge 26/09/1981 num. 537 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)