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Sez. L, Sentenza n. 3199 del 26/03/1998 (Rv. 513995 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - IN GENERE | Esenzione per le aziende agricole ricadenti in zona montana - Classificazione della medesima azienda come localizzata in zona svantaggiata delimitata ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977 n. 984 - Impedimento all'esenzione - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/513995-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - IN GENERE

L'esenzione dall'obbligo di pagamento dei contributi agricoli unificati, ex art. 12 ultimo comma della legge 3 dicembre 1971 n. 1102, in favore di azienda agricola ricadente in zona classificata come montana non è impedita dalla circostanza che la medesima azienda rientri fra le aziende agricole site nelle cosiddette zone svantaggiate delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977 n. 984.

Riferimenti normativi: Legge 03/12/1971 num. 1102 art. 12, Legge 27/12/1977 num. 984 art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)