Sez. 1, Sentenza n. 6065 del 04/12/1985 (Rv. 443199 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - IN GENERE - DICHIARAZIONE - OMISSIONE - NULLITÀ DEL PROCEDIMENTO E DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - IN GENERE - DICHIARAZIONE - OMISSIONE - NULLITÀ DEL PROCEDIMENTO E DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
La dichiarazione di contumacia ha natura di mero accertamento della situazione processuale della parte che non si è costituita, o si è costituita irregolarmente, e perciò l'omissione di tale formalità non comporta la nullità del procedimento e della sentenza, quando siano state rispettate le regole che disciplinano il processo contumaciale, tra cui quelle dell'art. 292 cod. proc. civ. relative alla comunicazione e notificazione di taluni Atti al contumace. (V 4609/82, mass n 422579; (V 4997/77, mass n 388612).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 290, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)