Sez. L, Sentenza n. 4609 del 13/08/1982 (Rv. 422579 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - IN GENERE - DICHIARAZIONE - OMISSIONE - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - IN GENERE - DICHIARAZIONE - OMISSIONE - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*
La dichiarazione, da parte del giudice, della contumacia della parte non costituita non rappresenta una formalità essenziale, sicché la sua omissione non importa la nullità del procedimento o della sentenza quando risulti che il contraddittorio è stato ritualmente costituito nei confronti di detta parte. (Conf 4997/77, mass n 388612; (Conf 1406/77, mass n 385121).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 290, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)