Sez. 1, Sentenza n. 11474 del 20/11/1993 (Rv. 484421 - 01)
Prescrizione civile - Opponibilità - Non rilevabilità d'ufficio | Eccezione di prescrizione - Deduzione - Modalità.
Prescrizione civile - Opponibilità - Non rilevabilità d'ufficio
L'eccezione di prescrizione, essendo tale in senso sostanziale, non può essere rilevata di ufficio dal giudice, ma è riservata alla disponibilità della parte, la quale, tuttavia, per farla valere, non è tenuta all'uso di formule sacramentali o all'identificazione di precisi parametri normativi, essendo sufficiente che risulti espressa in maniera chiara ed inequivoca la volontà di profittare dell'estinzione del diritto per decorso del tempo, in guisa tale da permettere anche alla controparte di spiegare le sue difese sul punto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Civ. art. 2934
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)