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Sez. 2, Sentenza n. 1217 del 07/05/1973 (Rv. 363773 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1973-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/363773-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

La valutazione delle risultanze probatorie effettuata dal giudice del merito si risolve in un apprezzamento di fatto, che sfugge al Sindacato della Corte di Cassazione, salvo che sussistano vizi di motivazione o siano state violate le norme relative alla assunzione e alla efficacia della prova. (Conf 287/73, mass n 362167).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)