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Sez. 2, Sentenza n. 59 del 08/01/1974 (Rv. 367572 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1974-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/367572-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*

La valutazione delle risultanze probatorie effettuata dal giudice del merito si risolve in un apprezzamento di fatto, che sfugge al Sindacato della Corte di Cassazione, salvo che sussistano vizi di motivazione o siano state violate le norme relative all'assunzione o alla efficacia della prova. (Conf 1217'73, mass n 363773).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)