Sez. 2, Sentenza n. 629 del 08/03/1973 (Rv. 362728 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - ACCOGLIMENTO DELL'AZIONE REVOCATORIA - OBBLIGO DI RESTITUZIONE DELLA SOMMA PAGATA - DECORRENZA - INTERESSI.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - ACCOGLIMENTO DELL'AZIONE REVOCATORIA - OBBLIGO DI RESTITUZIONE DELLA SOMMA PAGATA - DECORRENZA - INTERESSI.*
E dalla sentenza di accoglimento dell'Azione revocatoria fallimentare e di conseguente rimozione dell'effetto della sottrazione della somma pagata all'Azione esecutiva concorsuale, che nasce per il terzo convenuto l'obbligazione personale di restituzione del tantundem ed il corrispondente diritto della massa ad esigerlo pei fini indicati; ed e con riferimento a quel momento che va identificato il dies a quo per la decorrenza degli interessi.*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)