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Sez. 5, Sentenza n. 7422 del 14/05/2003 (Rv. 563036 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE | Emenda da parte del contribuente - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563036-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE

La dichiarazione dei redditi affetta da errore, sia esso di fatto che di diritto, commesso dal dichiarante nella sua redazione, alla luce del d.P.R. n. 600 del 1973 - nel testo applicabile "ratione temporis" -, è, in linea di principio, emendabile e ritrattabile, quando dalla medesima possa derivare l'assoggettamento del dichiarante ad oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli che, sulla base della legge, devono restare a suo carico. Ciò in quanto: la dichiarazione dei redditi non ha natura di atto negoziale e dispositivo, ma reca una mera esternazione di scienza e di giudizio, modificabile in ragione dell'acquisizione di nuovi elementi di conoscenza e di valutazione sui dati riferiti, e costituisce un momento dell'iter procedimentale volto all'accertamento dell'obbligazione tributaria; l'art. 9, settimo ed ottavo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, nel testo applicabile "ratione temporis", non pone alcun limite temporale all'emendabilità e alla ritrattabilità della dichiarazione dei redditi risultanti da errori commessi dal contribuente; un sistema legislativo che intendesse negare in radice la rettificabilità della dichiarazione darebbe luogo ad un prelievo fiscale indebito e, pertanto, non compatibile con i principi costituzionali della capacità contributiva e dell'oggettiva correttezza dell'azione amministrativa (artt. 53 e 97 Cost.) (nella fattispecie, la Suprema Corte ha respinto il ricorso del Ministero delle finanze avverso la sentenza della commissione tributaria, che aveva riconosciuto il diritto del contribuente al rimborso - chiesto nei termini di legge - del maggior importo trattenuto dall'INADEL a titolo di IRPEF sulla liquidazione dell'indennità premio di servizio, la quale non era stata indicata nella dichiarazione dei redditi per mero errore materiale).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 9 CORTE COST., Costituzione art. 53, Costituzione art. 97 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)