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Sez. U, Sentenza n. 17394 del 06/12/2002 (Rv. 559050 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE | Rettifica ed emenda da parte del contribuente - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/559050-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE

La dichiarazione dei redditi del contribuente, affetta da errore, sia esso di fatto che di diritto, commesso dal dichiarante nella sua redazione, alla luce del d.P.R. n. 600 del 1973, nel testo applicabile "ratione temporis", è - in linea di principio - emendabile e ritrattabile, quando dalla medesima possa derivare l'assoggettamento del dichiarante ad oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli che, sulla base della legge, devono restare a suo carico. Ciò in quanto: la dichiarazione dei redditi non ha natura di atto negoziale e dispositivo, ma reca una mera esternazione di scienza e di giudizio, modificabile in ragione dell'acquisizione di nuovi elementi di conoscenza e di valutazione sui dati riferiti, e costituisce un momento dell'"iter" procedimentale volto all'accertamento dell'obbligazione tributaria; l'art. 9, commi sette e otto, del d.P.R. n. 600 del 1973, nel testo vigente in quel tempo, non pone alcun limite temporale all'emendabilità e alla ritrattabile della dichiarazione dei redditi risultanti da errori commessi dal contribuente; un sistema legislativo che intendesse negare in radice la rettificabilità della dichiarazione, darebbe luogo a un prelievo fiscale inedito e, pertanto, non compatibile con i principi costituzionali della capacità contributiva (art. 53, comma primo, Cost.) e dell'oggettiva correttezza dell'azione amministrativa (art. 97, comma primo, Cost.) (in applicazione di tali principi la Corte ha ritenuto ritrattabile e rettificabile la dichiarazione, in relazione ad una fattispecie in cui un'impresa commerciale aveva incluso - fra le componenti positive del reddito d'impresa - anche gli interessi maturati su crediti d'imposta, relativi ad anni precedenti, non saldati puntualmente dall'Amministrazione finanziaria, e ciò nonostante - oltretutto - l'esistenza di un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui gli interessi - alla stregua della normativa vigente fino al primo gennaio 1988 - non integrassero reddito imponibile).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 9 CORTE COST., Costituzione art. 53, Costituzione art. 97 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)