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Sez. 2, Sentenza n. 6396 del 06/12/1984 (Rv. 437969 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - INOTTEMPERANZA ALL'ORDINE DEL GIUDICE - CONSEGUENZE - COMUNICAZIONE DELLA ORDINANZA DI INTEGRAZIONE DOPO I TRE GIORNI EX ART. 176, SECONDO COMMA, COD. PROC. CIV. - INAMMISSIBILITÀ DELLA IMPUGNAZIONE - SUSSISTENZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1984-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/437969-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - INOTTEMPERANZA ALL'ORDINE DEL GIUDICE - CONSEGUENZE - COMUNICAZIONE DELLA ORDINANZA DI INTEGRAZIONE DOPO I TRE GIORNI EX ART. 176, SECONDO COMMA, COD. PROC. CIV. - INAMMISSIBILITÀ DELLA IMPUGNAZIONE - SUSSISTENZA - LIMITI.*

L'inammissibilità dell'impugnazione, per mancata ottemperanza all'ordine di integrazione del contraddittorio nel termine perentorio che il giudice abbia all'uopo fissato (direttamente, ovvero anche indirettamente, con la data della successiva udienza di comparizione, rispetto alla quale vanno osservati i termini stabiliti dall'art. 163 bis cod. proc. civ.), non resta esclusa dalla circostanza che l'ordinanza, con cui è stata disposta la integrazione medesima, pronunciata fuori udienza, sia stata comunicata dal cancelliere dopo i tre giorni contemplati dall'art. 176 secondo comma cod. proc. civ., qualora tale ritardo del cancelliere, pur traducendosi in una riduzione dello spazio temporale utile per il suddetto adempimento, non implichi una effettiva impossibilità di provvedere allo stesso (nella specie, avendo la parte ancora nove giorni a disposizione per la notificazione dell'atto integrativo).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 176, Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)