Sez. 2, Sentenza n. 2653 del 26/03/1997 (Rv. 503256 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI | Giudizio di appello - Ordinanza di integrazione del contraddittorio - Indicazione dell'udienza di comparizione - Mancata indicazione del termine per la notificazione - Omessa esecuzione della chiamata - Decadenza e conseguenza inammissibilità dell'impugnazione - Configurabilità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI
Quando il giudice d'appello, nell'ordinare l'integrazione del contraddittorio in cause inscindibili, si limita a fissare l'udienza di comparizione e non indica il termine entro cui deve essere fatta la notificazione alla parte pretermessa, non può ritenersi che questo termine sia determinato implicitamente e coincida con quello che valga ad assicurare il rispetto dei termini di comparizione stabiliti dall'art. 163 bis cod. proc. civ., poiché i due termini hanno una diversa funzione e l'art. 331 cod. proc. civ. ricollega l'inammissibilità del gravame al mancato rispetto del termine sollecitatorio che esso unicamente menziona e non di quello da concedere al soggetto chiamato ad integrare il contraddittorio per consentirgli un'adeguata difesa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 163 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)