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Sez. 1, Sentenza n. 6576 del 11/11/1986 (Rv. 448720 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - DELIBERAZIONE ED OMOLOGAZIONE - ADUNANZA DEI CREDITORI - SENTENZA DI OMOLOGAZIONE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE - TERMINI - SENTENZA N. 255 DEL 1974 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1986-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448720-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - DELIBERAZIONE ED OMOLOGAZIONE - ADUNANZA DEI CREDITORI - SENTENZA DI OMOLOGAZIONE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE - TERMINI - SENTENZA N. 255 DEL 1974 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - EFFETTI.*

Il termine breve, per l'appello od il ricorso per Cassazione contro la sentenza che omologa o respinge il concordato preventivo o fallimentare (rispettivamente di quindici e trenta giorni), previsto dagli artt. 131 e 183 della legge fallimentare, trova applicazione anche dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 255 del 1974, la quale ha dichiarato l'illegittimità delle citate norme nella sola parte attinente al "dies a quo" del termine stesso, da farsi coincidere con la data della comunicazione della sentenza, non con quella dell'affissione. (V 566/82, mass n 418291).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 131 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 131 CORTE COST., Legge Falliment. art. 183 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 183 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)