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Sez. 1, Sentenza n. 566 del 28/01/1982 (Rv. 418291 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - OMOLOGAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZA DI OMOLOGAZIONE - APPELLO - RICORSO PER CASSAZIONE - TERMINE - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1982-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418291-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - OMOLOGAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZA DI OMOLOGAZIONE - APPELLO - RICORSO PER CASSAZIONE - TERMINE - DECORRENZA.*

Ai sensi dell'art. 131 del R.d. 16 marzo 1942 n. 267, nel testo risultante per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 255 del 1974, il ricorso per Cassazione, avverso la sentenza d'appello che omologa o respinge il concordato fallimentare, è soggetto al termine breve di trenta giorni con decorrenza dalla data del ricevimento della comunicazione della sentenza impugnata, secondo il disposto dell'art. 133 secondo comma cod. proc. civ..*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST., Legge Falliment. art. 133, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 133

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)