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Sez. 3, Sentenza n. 6192 del 28/06/1994 (Rv. 487237 - 01)

Contratti agrari - Diritto di prelazione e di riscatto - Riscatto | Confinante avente diritto di prelazione a norma dell'art. 7 secondo comma n. 2 della legge n. 817 del 1971 - Perdita della proprietà del proprio fondo intervenuta dopo l'esercizio del diritto di riscatto - Ininfluenza sull'acquisto della proprietà conseguente all'esercizio del riscatto.
Stato
decisa il 1994-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487237-01

Contratti agrari - Diritto di prelazione e di riscatto - Riscatto

La perdita della proprietà del proprio fondo da parte del confinante avente diritto di prelazione a norma dell'art. 7, secondo comma, n. 2, legge 14 agosto 1971 n. 817, se intervenuta dopo che questo abbia esercitato il diritto di riscatto, con riguardo al fondo confinante, che sia stato alienato a terzi, non incide sull'acquisto già operatosi come effetto dell'esercizio di quel diritto e non è perciò di ostacolo all'accoglimento della relativa domanda.

Riferimenti normativi: Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)