Sez. 3, Sentenza n. 32699 del 27/02/2015 Cc. (dep. 27/07/2015) Rv. 264518 - 01
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE | Inutilizzabilità - Deduzione in sede di legittimità - Questione di fatto proposta per la prima volta - Ammissibilità - Esclusione.
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE
L'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, posti a fondamento di un'ordinanza applicativa di misura cautelare, non può essere dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione avverso il provvedimento confermativo della predetta ordinanza, emesso in sede di riesame, qualora l'eccezione di fondi su questioni di fatto, mai dedotte in precedenza, relative all'assenza dei presupposti per la proroga dell'efficacia dei decreti originari.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)