Sez. L, Sentenza n. 23027 del 12/11/2010 (Rv. 615433 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - RAPPORTI CON IL GIUDIZIO PENALE | Art. 25, comma 5, c.c.n.l. comparto Ministeri del 16 maggio 1995 - Licenziamento per assenza arbitraria e ingiustificata per un periodo superiore a dieci giorni consecutivi lavorativi - Ambito di applicazione - Lavoratore riammesso - Notifica della riammissione ex art. 143 cod. proc. civ. - Conseguenze.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - RAPPORTI CON IL GIUDIZIO PENALE
In tema di procedimento disciplinare nei confronti dei pubblici dipendenti l'art.25, comma 4, del contratto collettivo del comparto Ministeri del 16 maggio 1995, che prevede la sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso in caso di assenza arbitraria e ingiustificata per un periodo superiore a dieci giorni consecutivi lavorativi, si applica anche nell'ipotesi in cui il dipendente, destinatario di un provvedimento di riammissione con effetto immediato per essere integralmente decorso il periodo di cinque anni di sospensione cautelare a causa di procedimento penale, abbia ricevuto la notifica del provvedimento stesso ai sensi dell'art. 143 cod. proc. civ., essendo suo onere rendersi reperibile o, comunque, attivarsi ai fini della ripresa del servizio a seguito del decorso del periodo massimo di efficacia della sospensione cautelare.
Riferimenti normativi: Contr. Coll. 16/05/1995 art. 25 com. 4, Contr. Coll. 16/05/1995 art. 27
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)