Sez. L, Sentenza n. 21159 del 13/10/2010 (Rv. 615517 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - IN GENERE | Illeciti disciplinari costituenti reato - Sospensione cautelare del lavoratore dal servizio - Sospensione obbligatoria di cui all'art. 91 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 - Durata massima - Decorso del termine - Conseguenze - Cessazione di efficacia del provvedimento di sospensione cautelare - Automatica riammissione in servizio del dipendente - Esclusione - Fondamento - Adozione del distinto provvedimento di sospensione cautelare facoltativa di cui all'art. 92 del richiamato decreto - Possibilità.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - IN GENERE
In tema di sospensione cautelare del lavoratore dal servizio per illeciti disciplinari costituenti reato, la scadenza del termine di cinque anni dall'inizio del periodo di sospensione obbligatoria di cui all'art. 91 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, comporta la cessazione di efficacia del provvedimento di sospensione cautelare, mentre non comporta anche l'automatica riammissione in servizio del dipendente, posto che non esclude, né preclude, l'adozione del distinto provvedimento di sospensione cautelare facoltativa previsto dall'art. 92 del richiamato decreto, alle condizioni e nel rispetto del procedimento da detta norma prefigurati, essendo dovere dell'Amministrazione apprezzare (e quindi differenziare) la maggiore o minore gravità degli addebiti e se essi siano tali da influire negativamente sui presupposti di dignità e capacità del dipendente, richiesti per la prosecuzione del rapporto di impiego.
Riferimenti normativi: DPR 10/01/1957 num. 3 art. 91, DPR 10/01/1957 num. 3 art. 92 CORTE COST., Legge 07/02/1990 num. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)